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Segnalazione Whistleblowing

Procedura di Allerta Interna
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Segnalazione Whistleblowing

La Backer Generoso Andria S.p.A. ha adottato un sistema interno per consentire la segnalazione di presunte violazioni di disposizioni normative nazionali, dell’Unione Europea nonché dei principi contenuti nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La "Procedura di Allerta Interna" (altrimenti detta "whistleblowing") è uno strumento di prevenzione e di correzione di atti o fatti che possano costituire una condotta illecita prevista dalla normativa esterna ed interna, lesiva dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato, favorendo e tutelando il comportamento positivo del personale o degli altri soggetti legittimati individuati dalla normativa, che, venuti a conoscenza dell'illiceità o dell'illegittimità dell'operato di un altro soggetto in ambito lavorativo, decidano di segnalare in modo riservato tali atti o fatti presso gli organi preposti.

Le segnalazioni possono, inoltre, riguardare gli illeciti previsti dal d.lgs 24/2023 (quali ad esempio la tutela dell'ambiente, appalti pubblici, la tutela della vita privata, la protezione dei dati personali, la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi etc.), violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo come previsto dall'art. 48 del d.lgs. 231/2007, ogni altra condotta illecita ai sensi del d.lgs 231/01 nonché ogni violazione del modello organizzativo adottato dalla Società. La segnalazione può riguardare altresì ogni atto o fatto che possa costituire una violazione della normativa antitrust (Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

Possono effettuare una segnalazione:

  • i lavoratori dipendenti (tale possibilità è riconosciuta anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali oppure durante il periodo di prova, o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso);
  • i lavoratori autonomi;
  • i titolari di un rapporto di collaborazione professionale di cui all’articolo 409 c.p.c. (ad esempio, rapporto di agenzia) e all’art. 2 D.Lgs. 81/15 (collaborazioni organizzate dal committente);
  • i lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • i liberi professionisti e i consulenti;
  • i volontari e i tirocinanti (retribuiti e non retribuiti);
  • gli azionisti (persone fisiche);
  • le persone con funzione di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

La Backer tutela il segnalante "contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione", in un clima di rispetto della dignità del segnalante stesso.

Invia segnalazione

Le segnalazioni possono essere inoltrate in forma scritta, orale o tramite un incontro diretto o attraverso il seguente link