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Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art.

Il 30 giugno 2022 è scaduta l’autorizzazione concessa dalla Commissione europea per la fruizione dei benefici contributivi nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia durante l’emergenza da Covid-19, c.d. Temporary Framework. A seguito di tali aggiornamenti si segnalano - a titolo esemplificativo e non esaustivo - le principali novità:

  • Termine della gratuità della Garanzia MCC rilasciata su finanziamenti concessi a sostegno della liquidità a fronte dell'aumento dei prezzi dell'energia*;
  • Impossibilità di presentare operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento su stessa banca se non già garantite dal Fondo;
  • Reintroduzione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite;
  • ITermine dell’ammissibilità delle operazioni lettera m) fino a 30.000 euro;
  • Valutazione dell’impresa beneficiaria attraverso l’applicazione del Modello di Rating del Fondo con ammissibilità di tutte le fasce di valutazione;
  • Definizione di nuove percentuali di copertura della Garanzia:
    Operazioni con finalità di investimento 80% -> a prescindere dalla fascia del Modello di Rating in cui rientra l'impresa beneficiaria
    Operazioni con finalità diversa da investimento 80% -> per le imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 3, 4, 5 del Modello di Rating
    60% -> per le imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 1 e 2 del Modello di Rating
  • Termine della proroga di 3 mesi per tutti gli adempimenti amministrativi che si generano a partire dal 1° luglio 2022;
  • Per le Start-Up, fine dell'accesso facilitato senza vincoli alla Garanzia MCC
* salvo quanto sarà previsto dal Nuovo Temporary Framework per determinate imprese operanti in settori particolarmente colpiti dal conflitto Russia-Ucraina (di cui seguirà successiva circolare del Fondo)

Cosa rimane dell’attuale Temporary Framework
  • Importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 milioni di euro
  • Possibilità di adeguare la durata (non l’importo) delle operazioni lettera m) entro il limite massimo di 15 anni
  • Possibilità di concedere sulle operazioni lettera m) un prolungamento del periodo di preammortamento non superiore a 6 mesi , se il termine iniziale di rimborso del capitale è previsto nel corso del 2022
Circolare n.4 - MCC