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Vademecum e Documenti Sospensioni

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Vademecum e Documenti Sospensioni ex artt. 54 e 56 Decreto Legge nr. 18 del 17/3/2020 “Decreto Cura Italia”

La presente guida, che sarà aggiornata in presenza di eventuali revisioni da parte del Governo, ha lo scopo di informare la clientela sulle modalità di accesso alle sospensioni previste dal Decreto “Cura Italia” senza la necessità di recarsi presso i nostri uffici. Vai alla sezione che ti riguarda:

PMI E MICRO IMPRESE (art.56)

Le sospensioni vengono attuate su richiesta esplicita del soggetto che ha i requisiti previsti dal decreto, previa esibizione di una autocertificazione attestante di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta dell’epidemia da COVID-19

Chi può accedere alle agevolazioni:
  • PMI (come definita dalle Raccomandazioni della Commissione Europea n.2003/361/CR del 06 maggio 2003) con sede in Italia. Il MEF con comunicato del 22 marzo ha esteso le misure dell’art. 56 anche ai titolari di partite Iva, e quindi a Professionisti, Autonomi e Ditte individuali
  • NON essere classificati a credito deteriorato
Cosa si può ottenere:
  • La sospensione delle rate di mutui o di leasing (solo per la quota interessi o anche per la quota capitale) fino al 30/09/2020 con proroga del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione;
  • Che non siano revocati fino al 30/09/2020 i fidi, in tutto o in parte, che giungono nel frattempo a scadenza;
  • Che siano prorogate linee a scadenza contrattuale prima del 30/9/2020 fino a tale data senza alcuna formalità.
Come accedere alla sospensione:
Se si hanno i requisiti e sono presenti le condizioni previste dal decreto, bisogna procedere alla compilazione e alla sottoscrizione dell’autocertificazione

Inviare le scansioni tramite PEC al seguente indirizzo: info@postacer.backergroup.it.
Per ulteriori informazioni puoi contattare i nostri uffici al seguente numero (+39) 089 868548



PRIVATI (art.54)

Le sospensioni vengono attuate su richiesta esplicita del Cliente in presenza dei seguenti requisiti:
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
  • morte, riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%;
  • sospensione del lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.
I privati possono ottenere la sospensione della rata del mutuo per un periodo di 6, 12, 18 mesi a seconda della durata di sospensione dal lavoro, se sono titolari di:
  • mutuo di acquisto prima casa (escluse le categoria catastali A/1, A/8, A/9) in corso da almeno un anno
  • l’importo non può essere superiore a 250.000 euro
  • non devono aver usufruito di agevolazioni pubbliche
  • non devono avere un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi
  • non devono aver stipulato assicurazione che copra il rischio che si verifichino gli eventi per cui è possibile chiedere la sospensione, purchè tale assicurazione garantisca il rimborso degli importi delle rate oggetto di sospensione
  • devono aver subito la sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro di almeno il 20% per un periodo di almeno trenta giorni;
Cosa fare:
Se si rientra nelle condizioni di accesso previste dall'art. 54 bisogna compilare il modulo ministeriale.
Inviare le scansioni tramite PEC al seguente indirizzo: info@postacer.backergroup.it.
Per ulteriori informazioni puoi contattare i nostri uffici al seguente numero (+39) 089 868548



PARTITE IVA (art.54)

Se si rientra nelle previsioni dell’art.54, si possono ottenere le sospensioni delle rate del mutuo per un periodo massimo di 18 mesi, su richiesta esplicita del Cliente ed in presenza dei seguenti requisiti:
  • mutuo in corso da almeno un anno
  • l’importo non può essere superiore a 250.000 euro
  • non deve fruire di agevolazioni pubbliche
  • non deve avere ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi
  • non deve essere stipulata una assicurazione che copra il rischio che si verifichino gli eventi per cui è possibile chiedere la sospensione, purchè tale assicurazione garantisca il rimborso degli importi delle rate oggetto di sospensione
  • si deve trattare di acquisto prima Casa e questa non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
  • aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Cosa fare:
Se si rientra nelle condizioni di accesso previste dall’art. 54 bisogna compilare l’autocertificazione e inoltrarla al nostro indirizzo pec: info@postacer.backergroup.it.
Per ulteriori informazioni puoi contattare i nostri uffici al seguente numero (+39) 089 868548.