(+39) 089 868548 Lun - Ven 09:00 - 17:00 Piazza Umberto I, 39 - 84095 Giffoni Valle Piana (Sa)

Normativa

Home Normativa Nuova definizione di Default (EBA)

Nuova definizione di Default (EBA)

Il 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove regole europee in tema di classificazione della clientela inadempiente rispetto a un debito verso la banca e/o intermediario finanziario (cosiddetto "default"), introdotte dalla European Banking Authority (EBA) e contenute nel Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (articolo 178 del Reg. UE n. 575/2013).

La nuova disciplina, ovvero la Nuova definizione di Default, stabilisce criteri e modalità più restrittive in materia di classificazione a default rispetto a quelli precedentemente adottati, con l'obiettivo di uniformare i comportamenti degli intermediari dei Paesi dell’UE nell’individuare i parametri per considerare il debitore inadempiente.
I principali cambiamenti introdotti prevedono che banche e intermediari definiscano automaticamente come inadempiente il cliente che presenta un arretrato da oltre 90 giorni, il cui importo risulti, allo stesso tempo:

PER PRIVATI E PICCOLE E MEDIE IMPRESE

  • Superiore ai 100 € e superiore all’1% del totale delle esposizioni
PER LE IMPRESE
  • Superiore ai 500 € e superiore all’1% del totale delle esposizioni

RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI PREVISIONI NORMATIVE

  • Soglie di rilevanza > 90 giorni
  • Soglia relativa: Importo scaduto > 1% dell'esposizione lorda del cliente
  • Soglia assoluta: Privati e PMI > 100 €; Imprese > 500 € dell'esposizione
  • La componente relativa dell’1% è ormai pienamente applicata; la soglia transitoria del 5%, valida fino al 31/12/2021, non è più in vigore
  • Conteggio dei giorni di scaduto: a partire dal momento del superamento di entrambe le soglie di rilevanza (relativa e assoluta)
  • Periodo minimo di permanenza: durata di 90 giorni in cui la posizione rimarrà classificata a default anche se formalmente regolarizzata
  • Propagazione dello stato di default: estensione dello status alle controparti collegate (cointestazioni, persona fisica e ditta individuale)

Con le regole attualmente in vigore, uno sconfinamento anche di modesta entità (es. 100 euro), che si protrae per più di 90 giorni e che rappresenta almeno l’1% della complessiva esposizione verso la Banca/intermediario, comporta lo stato di default di tutte le esposizioni del cliente, rendendo più difficoltoso l’accesso al credito e la richiesta di nuovi finanziamenti.
Sarà quindi fondamentale onorare con puntualità le scadenze, senza trascurare importi di lieve entità, al fine di evitare la classificazione a default.
Il nostro personale è a completa disposizione per ogni richiesta di chiarimento e per fornire tutto il supporto necessario.

Per maggiori informazioni consulta i seguenti link della Banca d’Italia per: GUIDA SEMPLICE ALLE NUOVE REGOLE EUROPEE IN MATERIA DI DEFAULT